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Statuto del Centro di Documentazione e Ricerca “Raccolte Storiche dell’Università Cattolica – Sede di Brescia (Raccolte storiche)”

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Art. 1
1. Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (d’ora in avanti Università Cattolica), viene costituito il Centro di documentazione e ricerca “Raccolte Storiche dell’Università Cattolica – Sede di Brescia (Raccolte Storiche)”. Le Raccolte Storiche svolgono la loro attività presso la sede di Brescia e si avvalgono delle strutture dell’Università Cattolica interessate alle finalità istitutive.
2. Le Raccolte Storiche hanno duratadi quattro anni accademici, rinnovabile.
3. Nelle Raccolte Storiche confluiscono i fondi bibliotecari e archivistici conservati presso:
a) Biblioteca di storia delle scienze “Carlo Viganò”
b) Archivio per la storia dell’educazione in Italia:
     –  Archivio storico della casa editrice Morcelliana
    –  Biblioteca storica, biblioteca redazionale e archivio storico della casa editrice La Scuola
     –  Biblioteca storica ed archivio editoriale della casa editrice SEI
c) Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’età contemporanea
d) Archivio per la storia del Movimento sociale cattolico bresciano
e) Biblioteca di studi storico filologici sulla Bibbia “Felice Montagnini”
f) Archivio di fonti bibliografiche e documentarie sul Vicino Oriente antico “F. Vattioni”   
g) Fondo Mons. Luigi Fossati
h) Fondo antico della Biblioteca “O. Marcolini”
j) Fondo Grünanger
k) Fondo Brambilla Ageno
i) Fondo Casotti
l) Fondo Olgiati
m) Fondo Minelli
n) Fondi attualmente depositati in Università e valutati di alto interesse storico e scientifico.
Nelle Raccolte Storiche confluiranno altresì gli ulteriori fondi bibliotecari e archivistici che verranno acquisiti dall’Università Cattolica e assegnati alle medesime.
4. Il Rettore rappresenta le Raccolte Storiche di fronte a terzi.
Art. 2
1. Scopo delle Raccolte Storiche è l’acquisizione, la conservazione e la catalogazione di fondi documentari e di singole unità documentarie, di ogni tipologia (archivistica, bibliografica, iconografica), aventi rilevanza storica o storico-culturale, con particolare, ma non esclusivo riguardo al territorio bresciano. I fondi documentari delle Raccolte Storiche sono a disposizione degli studiosi nella sede bresciana dell’Università Cattolica, secondo le modalità di consultazione che si riterranno opportune al fine di favorirne lo studio e la divulgazione scientifica, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali. L’attività potrà essere svolta anche con la collaborazione di docenti e ricercatori di altre università e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale.
2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente le Raccolte Storiche si propongono di:
a)    procedere all’opera di conservazione e catalogazione del patrimonio documentario e bibliografico esistente, attraverso l’opera di restauro, dove necessario, e di digitalizzazione, ove risultasse utile;
b)   incrementare i fondi documentari posseduti, mediante acquisto, donazione, e nella formula del deposito;
c)    agevolare la consultazione dei materiali conservati, al fine di permettere l’avvio di indagini e lo sviluppo di progetti di ricerca e la pubblicazione dei loro risultati;
d)   organizzare convegni e mostre;
e)    favorire la collaborazione con altre strutture di ricerca, interne o esterne all’Università Cattolica, con biblioteche e archivi in ambito italiano e internazionale;
f)    promuovere accordi e convenzioni di collaborazione con istituzioni ed imprese italiane e internazionali.
Art. 3
1. Sono organi delle Raccolte Storiche:
a) il Presidente;
b) il Direttore;
c) il Comitato direttivo;
d) il Comitato scientifico.
Art. 4
1. Il Presidente delle Raccolte Storiche è il Rettore dell’Università Cattolica, o un suo delegato.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo.
Art. 5
1. Il Direttore delle Raccolte Storiche è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I e di II fascia dell’Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile per non più di due mandati.
2. Il Direttore:
a) sovraintende al funzionamento delle Raccolte Storiche e ne coordina l’attività;
b) attua le decisioni adottate dal Comitato direttivo;
c) dispone l’utilizzo degli stanziamenti a disposizione delle Raccolte Storiche nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
d) convoca e presiede il Comitato scientifico;
e) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.
Art. 6
1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
a) da un numero di componenti, da un minimo di tre a un massimo di nove, di cui almeno la metà appartenente ai ruoli dei professori di I e di II fascia dell’Università Cattolica, nominati dal Rettore;
b) dal Direttore Generale dell’Università Cattolica o suo delegato.
2. Il Comitato direttivo:
a) individua al proprio interno, tra i professori di I e di II fascia dell’Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
b) individua i membri del Comitato scientifico da proporre al Rettore per la nomina;
c) delibera il programma delle attività delle Raccolte Storiche e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;
d) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell’Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
e) propone modifiche allo statuto delle Raccolte Storiche;
f) individua un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
g) formula ai competenti organi direttivi la richiesta di rinnovo delle Raccolte Storiche, almeno tre mesi prima della scadenza.
3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno una volta l’anno.
4. Le riunioni del Comitato direttivo possono svolgersi anche in tele-videoconferenza, se specificamente previsto nell’avviso di convocazione.
Art. 7
1. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari e da esperti di chiara fama, sino a un massimo di dieci membri. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo.
2. Il Comitato scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca delle Raccolte Storiche.
3. Le riunioni del Comitato scientifico possono svolgersi anche in tele-videoconferenza.
Art. 8
1. Il Centro di documentazione e ricerca “Raccolte Storiche dell’Università Cattolica – Sede di Brescia (Raccolte Storiche)” assicura l’equilibrio economico-finanziario mediante:
a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private;
b) contributi da enti e istituzioni pubblici o privati;
c) eventuali contributi a carico del bilancio dell’Ateneo.
Art. 9
1. L’amministrazione delle Raccolte Storiche è affidata agli Uffici amministrativi dell’Università Cattolica, sede di Brescia, che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
Art. 10
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Università Cattolica.